Art. 2) L’Associazione ha sede in Chatillon (AO) in Via Martiri della Libertà n°16A.
Art. 3) I colori sociali dell’Associazione sono blu e bianco.
Art. 4) L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
Art. 5) Le finalità dell’Associazione sono: l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (compresa l’attività didattica), la proposta costante dello sport , l’organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l’impegno affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a titolo meramente esemplificativo organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, con enti pubblici ed enti similari, anche internazionali, organizzare attività, iniziative, corsi scuole di sport in favore dei propri associati. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà anche organizzare squadre per la partecipazione alle attività sopra elencate. Potrà intrattenere rapporti con Istituti di Credito.L’Associazione ha l’obbligo di uniformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti di enti di promozione sportiva o federazioni alla quale l’Associazione è affiliata ho intende affiliarsi.
Cap. 2 - I tesserati
Art. 6) Possono essere tesserati dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I tesserati si distinguono in:a) Tesserati Atleti, coloro che praticano attività sportiva;b) Tesserati non Atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell’associazione sportiva.
Art. 7) L’ammissione all’associazione è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che esaminerà le richieste. Il vincolo sportivo ha durata annuale.
Art. 8) Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa in base ai principi dell’uguaglianza e della democrazia.I tesserati maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei tesserati minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Almeno un terzo dei membri degli organi associativi deve essere composto da tesserati atleti, purché maggiorenni o come sopra rappresentati.
Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere lle quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
Art. 10) La qualità di tesserato si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il tesserato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali, morali o all’immagine all’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il tesserato interessato. Contro i provvedimenti suddetti il tesserato può presentare ricorso. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di tesserato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.
Art. 12) Il decesso del tesserato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Cap. 3 - L’assemblea
Art. 13) Gli Organi dell’associazione sono: L’Assemblea dei tesserati, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 14) L’Assemblea dei tesserati è l’organo sovrano dell’associazione, ma è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 15) La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all’assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, personalmente o rappresentati ai sensi dell’articolo 8), purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun tesserato spetta un solo voto.
Art. 17) In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.
Art. 18) L’Assemblea ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre. Elegge il Presidente, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva, delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo. L’assemblea straordinaria delibera con la presenza del 50% degli associati e con la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statuarie e sullo scioglimento dell’associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Cap. 4 - Il consiglio direttivo
Art. 19) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri. Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più vice Presidenti ed un tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Art. 20) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo: sottopone all’assemblea l’ammissione di nuovi associati, stabilisce i programmi di attività da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, fissa la data dell’assemblea annuale, redige il bilancio consuntivo e preventivo, predispone la relazione morale e sportiva, delibera sulla scelta dei tecnici
Art. 21) Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo
Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario
Art. 23) Le cariche associative sono a titolo gratuito. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese
Art. 24) È incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’associazione. Le eventuali prestazioni saranno svolte dagli associati al solo fine di contribuire alla regolare vita dell’associazione. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.
Cap. 5 - Il patrimonio
Art. 25) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione ed associative versate dagli associati, da eventuali contributi di privati o enti pubblici e da eventuali beni di proprietà dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere, in nessun caso, distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 26) L’anno associativo va dal 1° settembre al 31 agosto . Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
Art. 27) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti similari che perseguono fini di utilità sociale individuati dall’assemblea degli associati.
Cap. 6 - Norme finali
Art. 28) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazione.
Art29) Il presente statuto modificato ai sensi della legge 128/04 è stato approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo nella riunione delMaggio 2005 ed entrerà in vigore con effetto immediato.
Oggi non ci sono a correre mi ero dimenticato di una cena, allora fate 5 giri del prato + 2 giri fino agli scalini tornado indietro + 5 scatti come martedi + 3 serie di addominali da 20 e 3 serie da 10 di piegamenti.