Art 1: Le sanzioni sono applicabili per i comportamenti tenuti dai suoi associati, all’interno dell’ambito di competenza dell’associazionesportiva dilettantisticaATOMIC FLIES BASKET.
Art 2: I comportamenti puniti con le sanzioni di cui l’art.5, sono quelli che contrastano con il regime etico e morale dell’associazione e che si pongono in contrasto col potere decisionale.
Art 3:Il deterioramento colposo o doloso delle strutture e del materiale tecnico verranno sanzionati oltre che con le pene dell’art.5 anche con il risarcimento pecuniario del danno. Per strutture o materiale tecnico viene intese tutte quello che viene messo a disposizione dall’associazionesportivadilettantisticaATOMICFLIESBASKET, dal palazzotto di Châtillon e dei singoli associati per lo svolgimento dell’attività concernente l’associazione
Art 3 bis: L’afflizione di ammende o multe all’ associazione sportiva dilettantistica ATOMIC FLIES BASKET, dovute per dolo o colpa di uno dei suoi associati verranno sanzionate oltre che con le pene dell’art.5, anche con il risarcimento pecuniario, equivalente all’ammenda o multa stessa, da parte dell’associato ritenuto colpevole.
Art 4: Prima di essere sottoposto a sanzione ogni associato e terzo a conoscenza dei fatti potra essere ascoltato dal consiglio direttivo dell’associazione.
Art 5: Le sanzioni possono variare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre settimane di sospensione dall’attività agonistica per comportamenti o danneggiamenti di cui l’art. 2,art. 3 e art. 3 bis; a partire dal giorni seguente la ricezione della notifica.
Art 6:Le sanzioni dell’articolo precedente verranno applicate anche in caso di non comunicazione da parte degli associati alla dirigenza della loro assenza alle competizioni sportive, sia in casa che in trasferta, o ad eventuali attività dell’associazione sportiva dilettantistica ATOMIC FLIES BASKET.
Art 7:Ogni associato ha a disposizione tre ammonizioni, una volta raggiunto questo totale scatterà automaticamente la sanzione. Sarà il comitato direttivo con voto espresso a maggioranza assoluta (50% + 1) ha determinare la gravità della sanzione e di conseguenza l’entità delle ammonizioni per ogni comportamento punibile.
Art 7 bis: In caso di particolari circostanze aggravanti o situazioni sgradevoli, il comitato direttivo con voto espresso a maggioranza assoluta potrà aggiungere alle eventuali ammonizione una diffida
Art 8:In caso di comportamento o atteggiamento di indole particolarmente aggressiva o malvagia l’associato sarà espulso dall’associazione.
Art 9: La sanzione espressa tramite delibera, di cui l’art.7 verrà notificata tramite raccomandata presso l’indirizzo del destinatario o in mano del destinatario con firma di un attestato di avvenuta ricezione
Art 10:La sanzione può essere revocata a discrezione del direttivo in caso di comportamento meritevole dell’associato dopo l’afflizione della pena.
Art 11: La sanzione può essere impugnata una sola volta entro sette giorni dalla sua notifica.
Art 12: Se nella diatriba è coinvolto uno dei soggetti facente parte del direttivo, esso sarà momentaneamente sospeso dai suoi compiti fino a che non verrà pronunciata sentenza definitiva nei suoi confronti.
Art 13: Le sanzioni possono essere introdotte sia su iniziativa di parte che su iniziativa d’ufficio.
Si riserva la possibilità di introdurre eventuali modifiche in corso d’anno, introdotte su iniziativa di parte o d’ufficio, adottate a maggioranza assoluta dal direttivo dell’associazione.
Oggi non ci sono a correre mi ero dimenticato di una cena, allora fate 5 giri del prato + 2 giri fino agli scalini tornado indietro + 5 scatti come martedi + 3 serie di addominali da 20 e 3 serie da 10 di piegamenti.